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Modificazioni dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima dai seguenti:
"Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora alla scadenza del declino anno dalla data del provvedimento di inquadramento non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.
La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 novembre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO