Corresponsione di una indennita' "una tantum" ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai titolari di pensioni dirette, indirette e di riversibilita' a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, e' corrisposta una indennita' una tantum pari ad un sedicesimo dell'ammontare annuo delle pensioni stesse.
2. Detta indennita' non puo', comunque, essere inferiore a lire 10.000 e sara' corrisposta con la prima rata di pensione successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. L'onere dell'indennita' di cui al precedente articolo e' ad integrale carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1963
SEGNI
LEONE - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: BOSCO