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Proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con la legge 29 luglio 1963, n. 1004

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, sara' compensata con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1964
SEGNI
MORO - TREMELLONI - GIOLITTI - COLOMBO - FERRARI - AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE