diritto.io

Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 359, e' sostituito dal seguente:
"Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verra' devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 13".
Il primo comma dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, e' sostituito dal seguente:
"Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di eta' e non abbiano superato il 64° anno di eta' possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di eta' o da eta', successiva".
La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1964
SEGNI
MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE