Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato
Testo vigente
Titolo I. Classificazione - attribuzioni - distribuzione del personale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Distinzione delle carriere
1. Le carriere del personale di segreteria e del personale ausiliario del Consiglio di Stato sono distinte come segue:
1) carriera direttiva e di concetto;
2) carriera esecutiva;
3) carriera del personale ausiliario;
4) carriera del personale ausiliario tecnico.
Alle segreterie e agli uffici e agli uffici del Consiglio di Stato e addetto personale di dattilografia.
Art. 2 Qualifiche della carriera direttiva e di concetto
1. La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:
1) direttore capo di segreteria;
2) direttore di segreteria;
3) vice direttore di segreteria;
4) vice direttore aggiunto di segreteria.
2. La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:
1) segretario di sezione;
2) segretario aggiunto di sezione;
3) vice segretario di sezione.
Art. 3 Qualifiche della carriera esecutiva
1. La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:
1) archivista superiore;
2) archivista capo;
3) primo archivista;
4) archivista;
5) applicato;
6) applicato aggiunto.
Art. 4 Qualifica ed inquadramento del personale di dattilografia
1. Il personale di dattilografia ha la qualifica di dattilografo e viene assunto nel ruolo previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.
Art. 5 Qualifiche della carriera del personale ausiliario
1. La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:
2. Commesso capo;
3. commesso;
4. usciere capo;
5. usciere;
6. inserviente.
Art. 6 Qualifiche del personale ausiliario tecnico
1. La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le seguenti qualifiche:
1) agente tecnico capo;
2) agente tecnico.
Art. 7 Ruoli organici
1. I ruoli organici del personale delle carriere direttiva e di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato, sono stabiliti dalle tabelle A, B, C, D, E, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle di cui ai quadri 4, 23, 42 e 62 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e ai quadri n. 24, 44 e 65, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 8 Poteri del Presidente deli Consiglio di Stato
1. Il Presidente del Consiglio di Stato sovraintende a tutto il personale di segreteria e al personale ausiliario del Consiglio di Stato.
Art. 9 Attribuzioni del segretario generale
1. Il segretario generale esercita le funzioni che sono conferite al capo del personale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo e' attribuita l'indennita' stabilita per il segretario generale dell'Avvocatura generale dello Stato dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni.
Art. 10 Direzione dei servizi di segreteria e dattilografia delle sezioni
1. I capi delle segreterie hanno la direzione dei rispettivi uffici, provvedono ad assicurare il normale funzionamento dei servizi e ne rispondono direttamente al Presidente della sezione, oltre che al segretario generale per i poteri di sorveglianza generale.
Art. 11 Attribuzioni del personale direttivo
1. I funzionari della carriera direttiva provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria e dei servizi per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'istituto; collaborano alla preparazione del massimario; formano e ricevono gli atti concernenti l'ufficio; sovrintendono alla tenuta dei registri, alla raccolta, delle decisioni e dei pareri, alla conservazione degli atti, al rilascio ed alla autenticazione delle copie, degli estratti e dei certificati; provvedono e vegliano alla osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le loro finzioni; esercitano le funzioni di segretario nelle sezioni e in tutte le Commissioni costituite presso il Consiglio di Stato; predispongono gli elementi necessari per l'istruzione preliminare degli affari delle sezioni consultive; vigilano sul personale di segreteria, di dattilografia ed ausiliario.
2. Quando le esigenze del servizio lo richiedano o in caso di assenza o di impedimento del personale di concetto, ne esercitano le attribuzioni.