Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti "Art. 1. - Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle localita' Borgo Piave, Lambioi e Lauta - della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia di Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:
1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;
4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.
La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.
2. "Art. 2. - Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3:
a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;
b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati".
Art. 2
1. Dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' inserito il seguente
"Art. 2-bis. - Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle localita' prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonche' nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3.
Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalita' cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonche' i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile.
L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.
La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 puo' essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei".
Art. 3
1. L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' sostituito dal seguente
"Art. 3. - Il Ministro per lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e per il commercio determina, d'intesa, con le Amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.
Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.
I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:
a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;
b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;
c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalita' di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;
d) definiranno programmi e fasi di attuazione.
L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sara' determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il comprensorio in provincia di Belluno includera' i territori dei Comuni di cui all'articolo 1 e limitrofi, nonche' dei Comuni che abbiano comunque subito danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.
Il comprensorio in provincia di Udine includera', oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei Comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti.
Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle Province e dei Comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, nn. 2) e 3), quando ne sia riconosciuto il carattere di necessita' e la destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.
Il Ministro per i lavori pubblici e' inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la costruzioni, nell'ambito del comprensorio, delle opere, di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.
Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1998.
Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 75 milioni nel periodo 1 luglio 31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998.
I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.
Il piano urbanistico comprensoriale e' compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole Amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, e' inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.
Il piano e' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.
Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.
La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale e' a totale carico dello Stato.
I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione degli edifici privati e delle opere previste dal precedente articolo 2, lettere c) e d), sono dichiarati di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.
L'indennita' di espropriazione e', in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Il valore venale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente logge.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati nel caso di trasferimento, anche parziale, degli abitati".
Art. 4
1. Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui al nuovo testo dell'articolo 1, n. 3, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 5
1. Dopo l'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - I contributi dello Stato previsti dalla presente legge sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilita'.
Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e' surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.
Nel caso che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari".
Art. 6
1. Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 4. - A favore dei proprietari di unita' immobiliari aventi non piu' di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle localita' indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.
Al proprietario di una sola unita' immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non piu' di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.
Ai proprietari di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unita' distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.
Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero piu' di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.
I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.
Per la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unita' e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del
presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.
Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono
concessi a ciascun proprietario per non piu' di una unita' immobiliare. Per ogni altra unita' immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo e' concesso nel limite massimo di lire 5.000.000.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprieta' privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.
I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unita' immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso da quello su cui insistevano, purche' nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 o inclusi nei comprensori di cui all'articolo 3.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei Comuni di cui all'articolo 1. Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a piu' di un danneggiato.
Art. 5. - Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.
I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte del competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori.
A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordato anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.
La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste".
Art. 7
1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 5-bis. - Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente articolo 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento.
I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.
Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 10 milioni ciascuno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965.
Art. 5-ter. - Il limite d'impegno di cui al nono comma del precedente articolo 3 gravera', per l'esercizio 1963-64, sui fondi autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima.
Il limite d'impegno di cui al precedente articolo 5-bis gravera', per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457".
Art. 8
1. Gli articoli 9 e 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 9. - Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.
Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle localita' anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonche' ai fini del pareggio del proprio bilancio.
La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sara' disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.
Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sara' provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilita' speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti.
Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo articolo 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965.
2. "Art. 10. - Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato".
Art. 9
1. Dopo l'articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9 e delle relative anticipazioni e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".
E ARTIGIANE
Art. 10
1. Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 12. - Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attivita' economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:
a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attivita' economica del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;
b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto;
c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte.
Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.
La corresponsione del contributo e' effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo articolo 14 non superi l'ammontare di due milioni, e' concesso il contributo nella misura del 100 per cento.
Art. 13. - Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.
La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane puo' avvenire anche in localita' diversa da quella originaria, purche' nel territorio delle province di Belluno, di Udine e limitrofe.
La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale puo' anche avvenire in localita' diversa da quella originaria, purche' nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3.
Art. 14. - Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzature danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.
L'entita' della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sara' determinata, per ciascuna Provincia, con decreto del prefetto in conformita' al parere espresso dalle Commissioni presiedute dal presidente della Provincia e composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, dei direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, del presidente della camera di commercio e di tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative e nominati dal prefetto".
Art. 11
1. Dopo l'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sono inseriti i seguenti articoli
"Art. 14-bis. - Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'articolo 14, si tiene conto della potenzialita' produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresi' della misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior costo derivante dall'adozione di perfezionamenti tecnici agli Impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile.
Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 13 della presente legge si tiene conto anche di quanto dell'impianto, delle attrezzature e delle scorte puo' essere trasferito.
Nel caso di riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di attrezzature aventi una capacita' produttiva superiore a quella dell'impianto o attrezzatura danneggiati o distrutti sono applicabili le provvidenze previste dal successivo articolo 19-quater, per la parte di spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente primo comma.
Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 12, per la eventuale maggiore spesa rispetto a quella che sarebbe occorsa per la riattivazione o la ricostruzione dell'impianto o attrezzature danneggiati o distrutti, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, nono concesse le provvidenze dell'articolo 19-quater, ferme restando quelle di cui allo stesso articolo 12 per la rimanente parte di spesa.
Alle imprese di cui agli articoli 12 e 13 che riattivano o ricostruiscono gli impianti distrutti o danneggiati nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo il contributo e' elevato al 70 per cento della spesa necessaria.
Dalla spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli.
Art. 14-ter. - Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, commi secondo e terzo".