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Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territorio ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

Art. 2

1. Sono convalidate le assunzioni degli appartenenti a tutte le categorie di profughi e rimpatriati eventualmente effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni nel periodo di tempo intercorrente tra il 12 marzo 1963 e la data di entrata in vigore della presente legge.

2. I profughi ed i rimpatriati, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'azienda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1964
SEGNI
MORO - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE