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Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 259 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE