Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1963, n. 96, per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri e' elevato da un quarantesimo a un ventesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.
Art. 2
1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso bandito in esecuzione della legge 6 febbraio 1933, n. 96, risultasse gia' espletato, saranno dichiarati vincitori i capitani che nella graduatoria di merito seguono quelli dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le modalita' ivi indicate fino alla concorrenza del numero di posti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 3
1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1963, n. 96, e' sostituito dal seguente:
"Il soprannumero di cui al comma precedente e riassorbito in cinque anni con inizio dal 1964, in ragione di un quinto per ciascun anno".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE