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Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso bandito in esecuzione della legge 6 febbraio 1933, n. 96, risultasse gia' espletato, saranno dichiarati vincitori i capitani che nella graduatoria di merito seguono quelli dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le modalita' ivi indicate fino alla concorrenza del numero di posti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE