Depositi di olii minerali presso i Magazzini generali ed i depositi franchi
Testo vigente
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I Magazzini generali autorizzati al deposito di merci estere e nazionali, ai sensi del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modifiche ed integrazioni, non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta prevista dall'articolo 12, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dall'articolo 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, per i depositi di prodotti petroliferi concessi ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, per una capacita' non superiore a metri cubi 200 e per l'immagazzinamento, in via temporanea e per conto terzi, di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sia che il prodotto sia nazionalizzato o meno.
Art. 2
1. Sono, altresi', esentati dall'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta di cui all'articolo 1 i Depositi franchi, istituiti ai sensi del regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, per i depositi di olii minerali concessi ai sensi delle disposizioni legislative di cui al comma precedente, fino alla capacita' di metri cubi 200, destinati all'immagazzinamento di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sempre che l'immagazzinamento stesso sia consentito, ai fini della sicurezza, dai rispettivi regolamenti interni, previsti dall'articolo 16 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sui Depositi franchi, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MEDICI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE