Integrazioni della legge 25 novembre 1962 n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:
"Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purche' di provata idoneita'.
La relativa dichiarazione e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".
Art. 2
1. All'articolo 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:
"Oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purche' di provata idoneita' con particolare riguardo alle azioni sismiche, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo.
La relativa dichiarazione d'idoneita' e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".
Art. 3
1. La prima parte del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, e' sostituita dalla seguente:
"Nei calcoli di stabilita' degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio".
2. La prima parte del decimo comma dello stesso articolo 12 e' sostituita dalla seguente:
"Nei calcoli di stabilita' degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5
novembre 1964.
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MANCINI - REALE - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE