Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione e' composto come segue:
a) dal presidente dell'O.N.I.G.;
b) da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'interno, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per la difesa, del Ministro per la sanita'; la designazione del Ministro per la sanita' dovra' cadere su un sanitario;
c) da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
d) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
e) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio;
f) da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto dal personale stesso a scrutinio segreto".
Fa parte altresi' del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore generale dell'O.N.I.G.
Art. 2
1. L'articolo 8, comma quarto, del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e' cosi' modificato:
"Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera, e' equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica.
L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali a norma dello articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.Al personale in servizio alla data del 1 giugno 1972 e' data facolta' di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni.1
Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni del fondo di previdenza dell'Opera.
Il fondo di ogni dipendente sara' rivalutato anno per anno, con le modalita' stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72".
Art. 3
1. L'articolo 3 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, e' sostituito dal seguente:
"L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo degli uffici della Direzione generale e di quelli provinciali.
Gli uffici provinciali assumono la denominazione di Direzione provinciale dell'O.N.I.G.
Per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando e' giustificata dal numero di essi, possono venire istituite apposite Delegazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE