Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro
Testo vigente
Titolo I. Miglioramenti al trattamento di quiescenza
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1 luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e' maggiorata dell'eventuale indennita' integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.
Art. 2
1. Al fine della determinazione della pensione teorica di cui al successivo articolo 5, a ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, e' attribuita una retribuzione annua pensionabile calcolata detraendo lire 50.000 dalla retribuzione annua contributiva determinata in applicazione dell'articolo 1. Nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, la detrazione delle lire 50.000 e' effettuata per un'aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai fini della contribuzione e della misura del trattamento di quiescenza.
Art. 3
1. Per l'iscritto gia' in servizio al 1 gennaio 1967, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica relativa al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita alla data medesima. Per il periodo utile anteriore al 1 gennaio 1967, arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore a sei mesi, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante pari al prodotto della predetta retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 per il coefficiente della tabella I allegata alla presente legge corrispondente agli anni del periodo utile suddetto.
2. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente, l'effetto retroattivo fino al 1 gennaio 1967 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti successivamente a tale data, si considera efficace purche' le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi oppure da regolamenti organici.
Art. 4
1. Nei riguardi dei sanitari che abbiano prestato anteriormente al 1 gennaio 1967 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 3, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi la determinazione della retribuzione pensionabile relativa al corrispondente periodo utile anteriore al 1 gennaio 1967, espresso in anni, si effettua separatamente, considerando le distinte retribuzioni annue contributive ed i rispettivi coefficienti della tabella I. I calcoli relativi sono eseguiti prendendo a base la retribuzione annua contributiva al 1 gennaio 1967 diminuita di lire 50.000 per il servizio simultaneo di maggiore durata e le effettive retribuzioni annue contributive per i rimanenti servizi.
2. Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.
Art. 5
1. La pensione teorica e' determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge, prendendo per base la successione delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile.
2. Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica, risultante in applicazione del precedente comma, deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici previsti dalle vigenti disposizioni, con l'adozione dei criteri indicati al comma terzo dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.
Art. 6
1. Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto nella forma della pensione, pagabile in tredici mensilita' secondo le disposizioni vigenti e' costituito:
a) dalla pensione teorica determinata in applicazione dell'articolo 5;
b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 104.000.
2. La rendita vitalizia di cui alla lettera b) e' dovuta solo quando la pensione teorica di cui alla lettera a) non superi la retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 attribuibile all'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Inoltre, essa e' limitata alla differenza tra tale retribuzione e la pensione teorica qualora la differenza stessa risulti inferiore a lire 104.000.
3. Nel caso in cui il trattamento di quiescenza abbia riferimento a servizi simultanei, ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva alla data di cessazione, trova applicazione il criterio indicato nella seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.
Art. 7
1. Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e' maggiorata di un decimo e comunque non puo' considerarsi inferiore ai due terzi della retribuzione annua contemplata al comma secondo dello stesso articolo 6.
2. Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Art. 8
1. Qualora la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6, oppure la corrispondente pensione teorica maggiorata di un decimo nel caso di pensione diretta di privilegio, superi la retribuzione annua indicata al comma secondo dello stesso articolo 6, l'eccedenza e dovuta nel suo intero ammontare.
2. Le pensioni teoriche contemplate al comma precedente in nessun caso possono considerarsi inferiori ai rispettivi importi minimi, previsti, in relazione agli anni utili ai fini del trattamento di quiescenza, dalla tabella III allegata alla presente legge.
Art. 9
1. La pensione indiretta o di riversibilita' si determina prendendo a base la corrispondente pensione diretta calcolata in applicazione degli articoli 6, 7 e 8.
2. Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto composto dalla pensione teorica e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6, e' riversibile secondo le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.
3. Sulle prime lire 195.000 l'aliquota di riversibilita' non puo', pero', essere inferiore all'80 per cento.
4. In nessun caso la pensione annua lorda indiretta o di riversibilita' risultante dalla applicazione del comma precedente puo' considerarsi interiore a lire 351.000.
5. L'importo della pensione indiretta di privilegio, nonche' quello della pensione di riversibilita' della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dello assegno diretto privilegiato, e' pari al corrispondente importo della pensione diretta.
6. Nei casi di riversibilita' di pensione diretta di privilegio non contemplati dal precedente comma, il minimo previsto dal comma terzo e' elevato da lire 351.000 a lire 395.700 annue lorde.
Art. 10
1. In aggiunta al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, e' dovuta l'indennita' integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Art. 11
1. Il trattamento di quiescenza nella forma della indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, e' pari alla pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6, moltiplicata per il coefficiente fisso 9.
2. Nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, l'importo lordo della indennita' diretta una volta tanto e' pari alla meta' di quello determinato in applicazione del comma precedente.