interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La legge 28 ottobre 1962, n. 1526, e le precedenti leggi recanti deroga agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, spiegano effetti tanto per le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo che per quelle conseguite a seguito dei concorsi previsti dagli articoli citati.
2. Le promozioni conferite mediante scrutinio decorrono dalla data dei verbali del Consiglio di amministrazione le promozioni conferite mediante concorso decorrono dalla data dei singoli scrutini nel limite dei posti di volta in volta resi disponibili per il concorso stesso o, eventualmente, dalla successiva data di compimento, da parte dei vincitori, dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione al concorso.
3. I vincitori dei concorsi precedono nel ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, i promossi per scrutinio, indipendentemente dalla data di decorrenza delle promozioni.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE