Norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza, di istituzione o di ampliamento di organici o per la copertura dei posti di direttore di divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalle promozioni conferite in soprannumero in attuazione della leggi 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, Ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianita' prescritta per le promozioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO