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Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 31 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i seguenti commi:
"Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione dal precedente comma, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.
Detta differenza potra' essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui e' stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.
L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo".

Art. 2

1. La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64 e va in vigore il giorno successivo a quelle della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MATTARELLA - COLOMBO - PIERACCINI - SARAGAT - REALE - TREMELLONI - MEDICI - FERRARI - AGGRADI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE