Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione o Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano.
2. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317, e' elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965.
Art. 2
1. Alla fine di ciascun esercizio la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese.
Art. 3
1. Al maggior onere di lire 17 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
2. Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1965
SARAGAT
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE