Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 360 a 666 milioni di dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il cui Statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.
Art. 2
1. Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale, dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 306 milioni di dollari previsto all'articolo precedente, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.
Art. 3
1. In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca internazionale da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare ai due Istituti speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 19.200.000.000.
2. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1 gennaio e al 1 luglio di ogni anno.
3. Ai certificati medesimi, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie di cui agli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.
4. Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.
5. Il Ministro per il tesoro determinera' con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.
6. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli Istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.
Art. 4
1. Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.
Art. 5
1. E' altresi' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 2.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in lire 178.000.000 si fara' fronte, per lire 176.000.000, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, istitutiva di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, per lire 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1965, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE