Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle societa' commerciali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1967, salvo quanto e' stabilito nel successivo art. 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di lire 1.000.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000; nonche' alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000:
2. L'imposta del registro e' fissata nella misura di lire 20.000 nel caso che il capitale della societa' che ne risulta o che permane sia inferiore a 1.000.000.000 di lire.1
a) le trasformazioni di societa' regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in societa' di diverso tipo;
b) le fusioni di societa' di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una societa' nuova, sia mediante l'incorporazione di una o piu' societa' in altra gia' esistente;
c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anziche' mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre societa' esistenti o da costituire;
d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purche' siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.
3. I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente precetti in lire 10.000.
4. Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246.2
Art. 2
1. I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 3 se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle societa' nell'esercizio in cui e' realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della societa' incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.
2. I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale, se indicati distintamente nel bilancio della societa' apportante o in apposito allegato, concorreranno a formare il reddito della stessa nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno vendute o distribuite.
3. Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per l'anno anteriore a quello in cui e' stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, sempreche' il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.
Art. 3
1. Se per effetto della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della concentrazione, il capitale della societa' che ne risulta o l'aumento del capitale della societa' che permane, supera 1 miliardo di lire, le agevolazioni previste dai precedenti articoli si applicano soltanto se, su istanza delle societa' interessate sia stato accertato, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze:
a) che le societa' operano nell'ambito di un unico ciclo produttivo industriale o commerciale e che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione hanno per scopo la riduzioni dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature e l'aumento della capacita' produttiva;
b) che le operazioni suddette non sono incompatibili con le disposizioni sulla tutela della liberta' di concorrenza.
2. Il decreto di cui al comma precedente ha efficacia al soli effetti tributari e non preclude l'esercizio, da parte dei terzi interessati, dell'azione di accertamento giudiziale della illiceita' degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della liberta' di concorrenza.
3. Se il capitale indicato nel primo comma non supera il limite di 1 miliardo di lire, le agevolazioni tributarie si applicano in base alla dichiarazione delle societa' interessate che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione o di concentrazione non comportano violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della liberta' di concorrenza.
4. Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia accertata in giudizio l'illiceita', per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della liberta' di concorrenza, degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, si applica una pena pecuniaria non inferiore all'importo dei tributi non corrisposti in dipendenza di dette agevolazioni e non superiore al doppio di tale importo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni sulla tutela della liberta' di concorrenza.
Art. 4
1. Il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio previsto dal primo comma dell'art. 3 e' emanato sentito il parere della Commissione per la tutela della liberta' di concorrenza, integrata, per questi soli fini, da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio.
2. Fino a quando non sara' costituita la Commissione di cui al comma precedente, il decreto e' emanato, previo parere di un comitato nominato dal Ministro per la industria, ed il commercio e composto di un consigliere di Stato, con funzioni di presidente, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro, delle finanze, del bilancio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali e di tre esperti in materie economiche scelti tra docenti universitari.
Art. 5
1. Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 3, le societa' interessate ad effettuare Le operazioni per le quali chiedono le agevolazioni di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma al Ministro per l'industria ed il commercio, allegando copia dell'ultimo bilancio proprio e di quello delle societa' che vengono o fuse o incorporate o di quelle che effettuano l'apporto di complesso aziendale, nonche' una relazione che indichi i motivi per cui si intende procedere o si procede alle dette operazioni ed i programmi di massima per la futura attivita'.
2. Il Ministro per l'industria ed il commercio deve pronunciarsi sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della stessa.
3. Quando l'operazione di trasformazione, di fusione o di concentrazione sia effettuata prima dell'emanazione del decreto di accertamento di cui all'articolo 3, le parti, per ottenere la registrazione con i benefici fiscali previsti dall'articolo 1, debbono dichiarare contestualmente che l'atto e' stato stipulato ai fini e per gli effetti della presente legge e debbono corredarlo di un certificato provvisorio del Ministro per l'industria ed il commercio attestante che e' stata presentata la domanda di cui al primo comma.
4. Le imposte ed i diritti saranno dovuti nella misura normale, qualora la domanda non sia stata accolta.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica alle operazioni deliberate dalle societa' interessate entro il termine indicato nell'articolo 1, a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui e' prescritta, la domanda prevista nel precedente art. 3.2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI
- LAMI STARNUTI -
MATTARELLA - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE