Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle societa' commerciali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel quadro del programma di sviluppo economico nazionale le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, concernente il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle societa' commerciali, integrate dalla presente legge, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.
2. Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogate in virtu' della presente legge, si applicano anche alle societa' costituite posteriormente alla entrata in vigore della legge 18 marzo 1965, n. 170, e fino all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1965, n. 170, la societa' interessata decade dalle agevolazioni di cui alla legge medesima qualora, entro cinque anni dalla data del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, non sia stato effettuato in tutto o in parte rilevante, l'ammodernamento degli impianti o delle attrezzature, indicato nella relazione allegata alla domanda. La decadenza non si verifica se, con altri mezzi attuati dalla societa', siano state ugualmente conseguite le finalita' della legge o realizzata la parte del programma di massima, di cui all'articolo 5 della legge medesima, eventualmente indicata nel decreto, o altro programma previamente comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Se il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla data stessa.
2. La decadenza e' pronunciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170, entro un anno dalla scadenza del quinquennio.
Art. 3
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170, le parole: lire 20.000 sono sostituite con le parole: lire 1.000.000.
2. Al primo comma, prima della lettera a) sono aggiunte le parole:
3. L'imposta del registro e' fissata nella misura di lire 20.000 nel caso che il capitale della societa' che ne risulta o che permane sia inferiore a 1.000.000.000 di lire.
Art. 4
1. Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogate in virtu' della presente legge si applicano anche alle societa' di fatto o irregolari che dopo la data di entrata in vigore della legge stessa si regolarizzino mediante atto assoggettato alla registrazione con il pagamento delle relative imposte.
2. Si osservano le disposizioni del quarto comma dello articolo 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1968.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - TOLLOY - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE