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Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1 luglio 1955, n. 638

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A partire dal 1 gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1 gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali:

2. 40 per cento, se la pensione e' maturata anteriormente al 1 gennaio 1948;

3. 20 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

4. 17 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1950;

5. 13 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;

6. 9 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

7. 7 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1955;

8. 3 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;

9. 2 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.

10. Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1 gennaio 1962.

Art. 2

1. A partire dal 1 gennaio 1963, le misure dell'indennita' dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, della legge 1 luglio 1955, n. 638, sono sostituite dalla unica misura corrispondente ai sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che sussista un'anzianita' d'iscrizione al Fondo non inferiore ai 15 anni.

2. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilita' permanente o a morte dello iscritto, l'indennita' aggiuntiva di cui al comma precedente sara' corrisposta, nella stessa misura di sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, anche per le anzianita' inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo.

Art. 4

1. Con effetto a partire dal 1 gennaio 1963, alla copertura degli oneri concernenti le prestazioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, per i periodi di iscrizione successivi al 30 aprile 1946, si provvede, anche per le relative spese di amministrazione, con un contributo pari al 22,65 per cento, di cui l'1,45 per cento occorrente per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, calcolato sulla retribuzione globale mensile del lavoratore, compresa la tredicesima mensilita', e ripartito nelle seguenti misure percentuali:

  1. a) fino al 18 per canto, il contributo e' posto per il 17 per cento a carico dell'azienda e per l'1 per cento a carico del lavoratore;

  2. b) oltre il 18 per cento e fino al 22 per cento, il contributo e' posto per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore;

  3. c) oltre il 22 per cento, il contributo e' posto per quattro
    quinti a carico dell'azienda e per un quinto a carico del lavoratore.

2. Con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1963, e' abrogato
l'articolo 26 della legge 1 luglio 1955, n. 638, e sono soppressi i contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233.

Art. 5

1. Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata, di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1963.

2. Il contributo di cui al presente articolo e' dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente articolo 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE