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Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1961, della seguente misura percentuale:

2. 10 per cento, se la pensione e' maturata anteriormente al 1 gennaio 1948;

3. 8 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

4. 6 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951;

5. 10 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1952;

6. 5 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953.

7. La percentuale di aumento e' calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio 1955, n. 638.

8. La percentuale di aumento, relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1946, e' calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Art. 2

1. Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 42.000 mensili.

2. Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 42.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.

Art. 3

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, in aggiunta ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge 1 luglio 1955, n. 638, e dell'articolo 4 della presente legge, e' dovuto un contributo nella misura dello 0,60 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della tredicesima mensilita', da versare al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

2. Detto contributo dello 0,60 per cento e' posto a carico del datore di lavoro e dei lavoratori in ragione, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.1

Art. 4

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1961 e' istituito, a favore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, un contributo pari al 2,60 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilita', percepite dai lavoratori iscritti al Fondo predetto.

2. Detto contributo e' posto per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1962
GRONCHI
FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO