Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I lavoratori italiani, gia' residenti nella zona B del territorio di Trieste e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno trasferito definitivamente la loro residenza in altra parte del territorio italiano in qualita', di profughi, hanno facolta' di chiedere la regolarizzazione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro prestato nella suddetta zona tra il 1 maggio 1945 ed il 5 ottobre 1956.
2. La regolarizzazione puo' essere chiesta anche dai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente ed e' consentita a condizione che:
a) si tratti di prestazione d'opera coperta da corrispondente assicurazione presso il competente Istituto assicuratore iugoslavo e per la quale sussista l'obbligo assicurativo secondo le norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni;
b) i contributi versati nell'assicurazione jugoslava non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
Art. 2
1. La regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 e' effettuata:
a) per il periodo dal 1 maggio 1945 al 30 aprile 1952, mediante il versamento dei contributi base corrispondenti alla classe massima di contribuzione di cui alle tabelle A, B, C e D allegate al citato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificate dal regio decreto-legge 18 maggio 1943, n. 126, a seconda che si tratti di impiegati, operai, lavoratori agricoli salariati fissi o giornalieri;
b) per il periodo dal 1 maggio 1952, al 5 ottobre 1956, mediante il versamento dei contributi corrispondenti alla classe quarta di contribuzione di cui alle tabelle A e B, n. 1) allegate alla legge 4 aprile 1952, numero 218, per gli impiegati e gli operai e dei contributi di cui alle tabelle B, n. 2) e B, n. 3), rispettivamente per i lavoratori agricoli salariati fissi o giornalieri.
2. In aggiunta ai contributi base di cui al comma precedente deve essere versato il contributo a percentuale dovuto al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, al Fondo di solidarieta' sociale ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni istituiti, rispettivamente, dal decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.
3. L'importo dei contributi base e a percentuale e' maggiorato degli interessi di mora nella misura del 5 per cento.
Art. 3
1. Ai fini della regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 gli interessati devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da documenti di lavoro e assicurativi dai quali sia possibile documentare la qualifica professionale, la durata delle prestazioni di lavoro e l'avvenuta iscrizione presso l'Istituto assicuratore jugoslavo.1
Art. 4
1. Nei confronti dei lavoratori titolari di pensione i contributi versati a norma della presente legge per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione danno luogo alla ricostituzione della pensione stessa con effetto dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione. I contributi relativi a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
2. Le pensioni, il cui diritto risulti perfezionato con il computo, anche parziale, dei contributi versati a norma della presente legge, sono liquidate a domanda degli interessati e in nessun caso possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 5
1. I periodi compresi tra la data del rimpatrio e la data della domanda di regolarizzazione, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidita', la data di morte o la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, previsto rispettivamente dall'articolo 2, sub articolo 9, lettera 6) e sub articolo 13, e dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Art. 6
1. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori per periodi per i quali viene effettuata la regolarizzazione a norma della presente legge e' rimborsato, a richiesta agli interessati.
Art. 7
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge lo Stato partecipa con un concorso di lire 300 milioni, cui sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE