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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 62 della legge 28 giugno 1964, n. 444, sono effettuate a valere sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogoteneziale 22 novembre 1945, n. 822.

Art. 3

1. L'importo delle anticipazioni di cui al predetto articolo 62 della legge 28 giugno 1964, n. 444, e' aumentato di lire 14.000.000.000.

2. L'onere per l'ammortamento di quest'ultimo importo e' a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 5

1. Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, della sanita' e del turismo e spettacolo per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 6

1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, dell'Azienda nazionale autonoma dalle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 7

1. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione dei patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato aggiunto il capitolo n. 116-bis - Spese per liti, arbitraggi, ecc., del medesimo stato di previsione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello State.
Data a Roma, addi' 15 aprile 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE