Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il periodo medesimo.
Art. 2
1. La spesa dello Stato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e' stabilita come segue:
Parte effettiva................................ L. 3.126.048.246.021 Movimento di capitali.......................... " 137.916.704.276
------------------ L. 3.263.161.950.297
relative)
Art. 3
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Art. 4
1. E' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei tondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e' stabilita in lire 350 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte Costituzionale per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
Art. 6
1. Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59. modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e' fissato, per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964, in lire 51 miliardi 652.430.500.
Art. 7
1. Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1961 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e' autorizzata in L. 2.350.000.000. ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927. n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Art. 8
1. E' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 un'assegnazione di L. 9.500.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.
Art. 9
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitille ed interessi le obbligazioni emesse dal comune, di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in L. 1.922.028.750.
Art. 10
1. E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1961, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo numero 489 dello stato di previsione della spesa. del Ministero del tesoro.
Art. 11
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385. la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in L. 6.000.000.