Concessione di un contributo annuo di settantacinque milioni a favore della Societa' Umanitaria - Fondazione Prospero Moise' Loria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1965, e' autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 75.000.000, a favore della Societa' Umanitaria - Fondazione Prospero Moise' Loria - con sede in Milano (via Daverio, 7), riconosciuta con regio decreto 29 giugno 1893.
Art. 2
1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Societa' Umanitaria presentera' al Ministero dell'interno, insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dalla autorita' tutoria ai sensi dell'articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'Opera pia e' annoverata, una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.
Art. 3
1. All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo alla applicazione della legge 3 novembre 1964, numero 1190, concernente variazioni delle aliquote della imposta di ricchezza mobile.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE