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Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti

Testo vigente

Art. 2

1. Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.

2. L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.2

Art. 3

1. Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella. A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'eta' prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

2. L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

3. Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.2

Art. 4

1. L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, ne' con il trattamento di incollocabilita' previsto dall'art. 1, ne' con l'indennita' integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Art. 5

1. L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, e' cosi' modificato:
"A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano, assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª, e di annue lire 48: 000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313".

Art. 7

1. L'assegno suppletivo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni, e' soppresso.

Art. 8

1. Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue.2

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95
L'assegno complementare e' soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nei casi previsti da detto primo comma.

3. L'assegno complementare viene altresi' considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

4. L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni, e' soppresso.