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Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonche' le tabelle E ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

2. Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di piu' infermita' si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585.

Art. 2

1. Gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla
C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

2. Lettera A.......................................... annue L. 984.000 " A-bis....................................... " " 840.000 " B........................................... " " 667.400 " C........................................... " " 412.900 " D........................................... " " 384.000 " E........................................... " " 344.600 " F........................................... " " 264.100 " G........................................... " " 227.400

Art. 6

1. Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati ordinari per minorazioni dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidita' di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1a categoria senza superinvalidita' e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuropsichica o epilettica, ascrivibile, alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1a categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

2. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' e per la durata di questo vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1a categoria.

3. Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita', viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza.

4. Il Ministro competente provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni.

5. Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e' concesso, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 7

1. Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

  1. a) di L. 72.000 per la moglie convivente;

  2. b) di L. 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile.

2. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purche' siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, comunque inabili a proficuo lavoro.

3. In caso di inabilita' temporanea l'aumento e' concesso nei termini e con le modalita' stabiliti per gli assegni rinnovabili.

4. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta'.

5. Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

6. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di eta' da parte dell'invalido.

7. Se la domanda di cui al primo comma del presente articolo sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di la categoria.

9. I titolari di piu' pensioni privilegiate ordinarie possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati ordinari di la categoria, con o senza superinvalidita', l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' concesso ad uno solo di essi.

10. L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non e' cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

11. Alla concessione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 8

1. Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

2. Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 84.000 Lettera A-bis, n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 72.000 Lettera A-bis, n. 2 e n. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 51.500 Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000 Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000 Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

3. L'indennita' e' ridotta, come segue, per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

4. Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 81.000 Lettera A-bis, n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 69.000 Lettera A-bis, n. 2 e n. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 48.500 Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 42.000 Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 37.000 Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 32.000 Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 27.000 Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.000 Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 17.000

5. I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, numeri 1), 2), comma secondo, 3); B, numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessa possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tali ipotesi viene operata sull'importo dell'indennita' di cui al presente articolo una riduzione di L. 17.000 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di L. 20.000 negli altri casi.
Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali e in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti allo istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - nell'esercizio della attivita' prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 - o da altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto che daranno comunicazione delle suddette ammissioni alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non e' a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento
.

Art. 9

1. Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino a due anni, in base agli atti ed alla relativa liquidazione.

2. Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione, limitatamente, pero', all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria.

3. Oltre tale limite non si fara' luogo al recupero; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.

4. Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni gia' attribuiti, se tale termine sia piu' favorevole, questi per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' deve presentare apposita domanda e gli assegni, eventualmente spettanti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

5. Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

6. In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui e' accordato l'assegno rinnovabile, non puo' eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermita' di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilita' alla categoria inferiore.

Art. 10

1. L'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e' cosi' modificato:
"A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano, assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª, e di annue lire 48: 000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313".

Art. 11

1. In deroga alle norme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto per infermita' ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge stessa. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potra', in alcun caso, superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A.