Modificazione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e variate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227 23 ottobre 1960, n. 1239, e 22 novembre 1961, n. 1286, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 2 miliardi e 860 milioni si fara' fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni di pari importo che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione della ferrovie dello Stato sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1967. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1965
SARAGAT
MORO - JERVOLINO - COLOMBO - PIRACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE