Concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprieta' agricole in Tunisia di recente espropriate
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprieta' agricole o titolari di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto dei provvedimenti di espropriazione adottati, il 12 maggio 1964, dal Governo tunisino, e che abbiano tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti autorita' tunisine, e' autorizzata la corresponsione di un'anticipazione.
2. L'anticipazione sara' corrisposta nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente i suddetti provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, secondo i criteri di stima e di valutazione che saranno stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 2.
3. L'importo dell'anticipazione, nei limiti stabiliti dal Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sara' recuperato sul risarcimento definito in sede internazionale e dovra' essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza, del relativo ammontare.
4. Per la corresponsione delle suddette anticipazioni e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
5. Per gli esercizi successivi potranno essere stabiliti con appositi provvedimenti legislativi e iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti necessari.
Art. 2
1. Il valore dei beni di cui al precedente articolo e con i criteri ivi indicati e' determinato dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 4, sentita la Direzione generale del catasto e servizi erariali del Ministero delle finanze.
2. La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale, di cui al successivo articolo 4, nominata con decreto del Ministro per il tesoro, la quale determina l'importo dell'anticipazione in lire italiane, al cambio risultante alla data del 12 maggio 1964.
3. La Direzione generale del tesoro da' esecuzione alle deliberazioni della Commissione curando l'emissione dei relativi ordini di pagamento.
Art. 3
1. La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A corredo delle domande dovranno essere prodotte:
a) una descrizione particolareggiata dei beni perduti;
b) ogni documentazione comprovante la proprieta' dei beni;
c) una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprieta' espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento definito in sede internazionale.
Art. 4
1. La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 2 sara' composta di:
1) un presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;
2) un consigliere della Corte dei conti, vicepresidente;
3) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello stato;
4) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
5) un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
6) un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
7) un rappresentante del Ministero delle finanze;
8) tre rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio e prescelti tra persone particolarmente esperte in materia di estimo.
2. A segretario e vice-segretario della Commissione sono nominati funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ยช classe, in servizio presso la Direzione generale del tesoro.
3. Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.
4. La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parita' di voti, prevarra' il voto del presidente.
5. Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.
6. Il Ministro per il tesoro stabilira', con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.
7. La Commissione compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed e' autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.
Art. 5
1. Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro.
2. Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.
3. Gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione sono esenti dalle tasse di bollo e sulla concessione governative, nonche' dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.1
Art. 6
1. All'onere di lire 3.000.000.000, previsto dall'art. 1 ed a quello per la Commissione di cui all'articolo 4, quest'ultimo valutabile in lire 6.000.000 in ragione di anno, si provvede col gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito nella legge 15 settembre 1964, n. 762, e, per la differenza, con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 settembre 1964, n. 763.
2. Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE