Modificazione dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e' elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno, finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE