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Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. In deroga al disposto del primo comma dell'art. 19-bis, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine e' costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i Comuni direttamente interessati.

2. Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.

3. L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verra' determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

Art. 4

1. All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale di cui all'articolo precedente, nonche' alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede un Consorzio da costituire secondo il disposto dell'art. 19-bis, secondo comma, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

2. Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il Commercio.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE