Aumento del contributo ordinario all'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo di lire 40 milioni a favore dello Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 22 dicembre 1961, n. 1546 e' aumentato di lire 10 milioni per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.
Art. 2
1. All'onere di lire 10 milioni relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo periodo.
2. All'onere di 20 milioni relativo all'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE