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Trasformazione della scuola musicale pareggiata annessa all'Orfanotrofio "Umberto I" di Salerno in Sezione distaccata del Conservatorio di musica "San Pietro a Majella" di Napoli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. La Scuola musicale pareggiata annessa all'Orfanotrofio "Umberto I" di Salerno e' trasformata in Sezione distaccata del Conservatorio di musica "San Pietro a Majella" di Napoli, con effetto dal 1 ottobre 1964.

2. Essa comprende le Scuole di: composizione limtatamente al periodo inferiore e medio; violino; violoncello; contrabbasso; flauto; oboe; clarinetto; tromba e trombone; e corno.

Art. 2

1. E' approvata l'annessa convenzione per la trasformazione della Scuola musicale pareggiata dell'Orfanotrofio "Umberto I" di Salerno in sezione distaccata del Conservatorio di musica "San Pietro a Majella" di Napoli, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione, il comune di Salerno e l'Orfanotrofio "Umberto I" di Salerno.

Art. 3

1. Le norme concernenti il passaggio allo Stato della predetta Scuola musicale pareggiata, lo stato del personale e l'ordinamento della Sezione distaccata di Conservatorio, denunciate nella convenzione, formano parte integrante della presente legge.

Art. 4

1. Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento della Sezione distaccata di Conservatorio di musica di cui all'articolo 1 e' fissato in lire 5 milioni.

Art. 5

1. In aggiunta ai posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante esistenti presso il Conservatorio di musica "San Pietro a Majella" di Napoli, sono fissati per il funzionamento della Sezione distaccata di Salerno, i seguenti posti di ruolo del personale insegnante: Posto II Ruolo di ruolo Cattedra di armonia e contrappunto.......................... 1 Cattedra di violino......................................... 1 Cattedra di violoncello..................................... 1 Cattedra di storia della musica e d i storia ed estetica musicale.................................................. 1 III Ruolo Cattedra di oboe............................................ 1 Cattedra di flauto.......................................... 1 Cattedra di clarinetto...................................... 1 Cattedra di tromba e trombone............................... 1 Cattedra di corno........................................... 1 Cattedra di contrabbasso.................................... 1 Cattedra di teoria, solfeggio e dettato musicale............ 2 Cattedra di pianoforte complementare........................ 1 Cattedra di armonia complementare........................... 1 Cattedra di materie letterarie.............................. 1 Nella stessa Sezione distaccata di Salerno vengono inoltre impartiti per incarico i seguenti insegnamenti:

  1. 1) saxofono;

  2. 2) musica d'insieme per strumenti a fiato;

  3. 3) esercitazioni corali concertazione di banda.

Saranno altresi' impartiti per incarico gli insegnamenti complementari obbligatori per le Scuole di cui all'articolo 1, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1915, nonche' gli insegnamenti previsti dalla legge 31 dicembre 1902, n. 189, e dal decreto ministeriale 18 giugno 1983, per la Scuola media annessa ai Conservatori di musica. In aggiunta ai posti di ruolo del personale non insegnante esistenti presso il Conservatorio di musica "San Pietro a Majella" di Napoli, sono istituiti un posto di applicato di segreteria e due posti di bidello.

Art. 6

1. All'onere di lire 58 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per lire 54 milioni mediante utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e per lire 4 milioni mediante il versamento in entrata da parte del comune di Salerno, del contributo di pari importo a suo carico ai termini della convenzione di cui al precedente articolo 2.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE