Ordinamento della banda della Guardia di finanza
Testo vigente
Titolo I. Ordinamento
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'organico della banda della Guardia di finanza e' compreso nell'organico generale del Corpo ed e' cosa stabilito:
2. 1 ufficiale, maestro direttore, 1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore, 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri, musicanti.
3. Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.5
Art. 2
1. L'organizzazione strumentale della banda e la classificazione del personale in relazione allo strumento suonato risultano dalla tabella A annessa alla presente legge.5
Titolo II. Reclutamento
Capo I. Norme generali
Art. 3
1. Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi, indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.
2. Il numero dei posti da ricoprire e' fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.
3. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria e dichiara i vincitori dei concorsi.5
Art. 4
1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale.
2. La Commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore e' cosi' composta:
1) un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente;
2) due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri; due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri;
3) un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
3. La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, e' composta da:
a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;
c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
4. Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da:
1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
2) un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
3) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.5
Capo II. Reclutamento del maestro direttore
Art. 5
1. Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.
2. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non abbiano superato il 350° Per i concorrenti che siano musicanti della banda del Corpo, si presclude dal limite di eta';
2) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto regolarmente riconosciuto;
3) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.5
Art. 6
1. Il concorrente classificato prima nella graduatoria 6 dichiarato vincitore del concorso e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, direttore della banda del Corpo.
2. La nomina decorre ad ogni effetto dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
3. Il concorrente gia' ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianita' posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esiste vacanza e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.5
Capo III. Reclutamento del vice direttore
Art. 7
1. Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.
2. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non abbiano superato il 35°. Detto limite e' elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di eta';
2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:
a) diploma di composizione;
b) diploma per strumentazione per banda;
c) diploma di canto corale;
d) licenza di compimento medio di composizione;
e) licenza di compimento inferiore di composizione.
3. I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.5
Art. 8
1. Il concorrente classificato primo nella graduatoria e' dichiarato vincitore del concorso e nominato maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.
2. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.5
Capo IV. Reclutamento dei musicanti
Art. 9
1. Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami.
2. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene emanato il bando, abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non abbiano superato il 30°. Tale limite e' elevato di anni 5 per i militari delle forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per i musicanti della banda della. Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di eta'.
3. I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo.
4. prescindendo pero, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.
5. Sono indetti separati concorsi per ciascuna parte e suddivisione di parte in cui vanno classificati i musicanti ai sensi del precedente art. 2 e della tabella allegato A.
6. In ciascun concorso, a parita' di merito, e' data la preferenza ai musicanti della banda della Guardia di finanza e, fra questi, ai piu' elevati in grado. In caso di parita' di grado e' data la preferenza al piu' anziano.5
Art. 10
1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.
2. Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo.
3. Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una Commissione composta dal generale comandante delle scuole, dal comandante della legione allievi e dall'ufficiale maestro direttore della banda.
4. I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima, espletato; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennita' o a trattamento di quiescenza.
5. I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianita', seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta.5
Titolo III. Stato
Capo I. Disposizioni per il maestro direttore
Art. 11
1. L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di eta'.
2. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' disporre di anno in anno che l'ufficiale maestro direttore di banda sia mantenuto in servizio permanente oltre l'eta' anzidetta, fino al compimento del 65° anno di eta'.
3. La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore e' di 4 anni.5