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Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa:

  1. a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonche' all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

  2. b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

1. L'indennita' prevista all'articolo 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennita' di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, e' esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonche' al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:

  1. 1) ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 scatti agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 scatto

6. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo e' attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1 gennaio 1983.

7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della promozione.

8. I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1 novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1 novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:

  1. 1) ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 scatti ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 scatti ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 scatti sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 scatti

11. Detti scatti sono attribuiti, con la decorrenza 1 novembre 1986, previo riassorbimento degli scatti di cui ai commi 5 e 7 nonche' degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e non sono riassorbibili nei casi di promozione o inquadramento che comporti passaggio a livello retributivo superiore.

12. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

13. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

14. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

15. Ai titolari di pensioni di riversibilita' aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

16. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' ovvero per decesso o per inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

16-bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo in via successiva.

16-ter. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, destinatari dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, i provvedimenti di inquadramento economico vengono adottati con atto ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo.

16-quater. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze spettanti.

16-quinquies. Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.

17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, delle qualifiche di seguito indicate, un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo:

  1. 1) primo dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000 dirigente superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 dirigente generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100.000

18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 e' attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresi' ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.

20. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale.

21. A decorrere dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario.

22. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio ai 31 dicembre 1988.
Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

22-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1992, N. 359 .2

Art. 3

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo). - 1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo e' attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Agli assistenti capo e' attribuita la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalita' di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualita' di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresi' conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o piu' agenti in servizio operativo.
4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alla qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato".

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto ventiquattro anni di servizio ovvero abbia compiuto dieci anni di servizio nella qualifica di assistente".

3. L'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Corso di aggiornamento). - 1. L'ammissione al corso di cui all'articolo 9, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene mediante scrutinio per merito comparativo, cui e' ammesso a domanda il personale che riveste la qualifica di assistente capo nel numero, non inferiore ad otto volte i posti disponibili secondo l'ordine di ruolo, stabilito annualmente con il medesimo decreto ministeriale.
2. Il corso di aggiornamento e' di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalita' di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312".

5. La tabella A allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, per la parte relativa al ruolo degli agenti e assistenti, e' cosi' modificata:
"Ruolo degli agenti e assistenti:
agente
agente scelto
assistente \ 67.281".
assistente capo /

6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presidente decreto e' attribuito un aumento stipendiale pari ai 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' cosi' modificato:
"Art. 11 (Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia conseguito ventiquattro anni di servizio ovvero abbia conseguito dieci anni nella qualifica di collaboratore tecnico".

9. La tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, per la parte relativa al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, e' cosi' modificata:
"Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici:
operatore tecnico . . . . . . . . . . . . .
operatore tecnico scelto . . . . . . . . . .
collaboratore tecnico . . . . . . . . . . . . \6.600"
collaboratore tecnico capo . . . . . . . . . /

10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e' conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianita' nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorita' competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.

11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno gia' maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneita', nella stessa data.

12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare e' stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari .

13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianita' nel grado.

14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalita' di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. Il corso puo' essere ripetuto per una sola volta.

15. La data nella quale e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianita' di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato.
Agli stessi e' attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.

17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.

18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.

18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennita' sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'articolo 10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121.

18-ter. Ai fini dell'attribuzione delle indennita' di cui al comma 18-bis i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

18-quater. Le indennita' di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalita' fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco.

18-quinquies. La legge 27 luglio 1967, n. 631, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis.

18-sexies. A decorrere dal 1 luglio 1987 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis si applicano le disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22 .

19. Le misure dell'indennita' di imbarco e di navigazione indicate nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte.

20. L'indennita' di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, per esigenze tecnico-operative e logistiche.

21. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le indennita' di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unita' della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera nelle seguenti misure giornaliere:
Indennita'
di di
Grado imbarco navigazione
ufficiale superiore . . . . . . . . . . 5.000 5.700
capitano. . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 5.200
tenente. . . . . . . . . . . . . . . . 3.800 4.500".

22. Le indennita' di imbarco e navigazione di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, come sostituito dal comma 21 del presente articolo, spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio.

23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si applicano a decorrere dal 1 luglio 1987 anche alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

23-bis. Nella tabella II - Equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate - allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri A, B, C e D .

24. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472 .

Art. 4

1. All'articolo 52, primo comma, n. 2), della legge 1 aprile 1981, n. 121, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "trentadue".

2. All'articolo 47, primo comma, lettera b), della legge 1 aprile 1981, n. 121, la parola: "ventotto" e' sostituita dalla seguente: "trenta".

3. All'articolo 55, primo comma, n. 5), della legge 1 aprile 1981, n. 121, la parola: "ventotto" e' sostituita dalla seguente: "trentadue".

4. Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per non piu' di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria".

5. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, nonche' gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria".

6. In relazione all'arruolamento straordinario per l'assunzione di tremila allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando del Ministro dell'interno 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, l'Amministrazione ha facolta' di conferire, per non piu' di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

Art. 5

1. All'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi nell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento e' subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza".

2. L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata e' computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalita', a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986.

3. All'articolo 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza".

4. Nell'articolo 92, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo la parola: "centrale" sono aggiunte le seguenti: "ed in ogni provincia".

5. Il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure. A tal fine puo' disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale e' prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonche' prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se piu' brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali puo' prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento puo' inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.

6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di settanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalita' di corresponsione.

9. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.

Art. 5-ter

1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', lesioni ovvero decessi, si prescinde nei confronti del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dal parere del consiglio di amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti tuttora in corso .

Art. 6

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000 annue lorde. Detto importo e' elevato a L. 1.100.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, e' attribuito un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde. Detto importo e' elevato a L. 1.800.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.

3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate dalla Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n.
121
, compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia e' attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure:

+-------------------------------------+--------------+-------------+
| | 19 anni | 29 anni |
+-------------------------------------+--------------+-------------+
|Sottotenenti s.p.e | L. 1.500.000 | L. 2.200.000|
+-------------------------------------+--------------+-------------+
|Vice commissario | L. 1.500.000 | L. 2.000.000|
+-------------------------------------+--------------+-------------+
|Commissario | L. 1.500.000 | L. 2.000.000|
+-------------------------------------+--------------+-------------+
|Commissario capo | L. 2.000.000 | L. 3.600.000|
+-------------------------------------+--------------+-------------+
|V. questore aggiunto | L. 2.400.000 | L. 3.600.000|
+-------------------------------------+--------------+-------------+

4. V. questore aggiunto _ L. 2.400.000 _ L. 3.600.000 4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1 giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti.

5. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, e dell'equo indennizzo.

Art. 6-bis

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.2

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.

3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1° luglio 1991.

3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804.

4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

5. Al personale della Polizia di Stato, nonche' a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.2

Art. 8

1. Fino al cinque per cento dei posti disponibili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e' riservato ai diplomati, in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di concorso, ospitati presso il centro studi di Fermo, sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti.