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Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per attuare le iniziative e gli interventi di cui al sottoindicati articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454, le autorizzazioni di spesa ivi previste, per l'esercizio finanziario 1965, sono aumentate nelle seguenti misure:

2. Milioni di lire Art. 5. - Ricerche di mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Art. 7. - Attivita' dimostrativa ed assistenza tecnica. . . . . 500 Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario . . 9.000 Art. 13. - Contributi per opere di miglioramento in montagna. 4.500 Art. 14. - Miglioramento delle produzioni pregiate. . . . . . 1.000 Art. 15. - Difesa delle piante dalle cause nemiche. . . . . . . 200 Art. 18. - IV comma: Contributi per la meccanizzazione. . . . 5.000 Art. 19. - Credito di conduzione. . . . . . . . . . . . . . . 3.500 Art. 20. - Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione:

  1. 1) primo comma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 quinto comma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Art. 21. - Organizzazione ed attrezzature di mercato. . . . . 3.500 Art. 22. - Irrigazione e bonifica . . . . . . . . . . . . . . 3.000 Art. 23. - Opere pubbliche di bonifica montana. . . . . . . . 3.000 Art. 27. - Sviluppo e consolidamento della proprieta' contadina:

  2. 2) primo capoverso del primo comma . . . . . . . . . . . . . . 2.500 secondo capoverso del primo comma . . . . . . . . . . . . . . 400

I limiti d'impegno previsti dall'articolo 9, quarto comma e dall'art. 16, primo comma, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aumentati per l'esercizio 1965, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 300 milioni. E' altresi' aumentata di lire 600 milioni l'autorizzazione di spesa per oneri di carattere generale di cui all'articolo 41 della legge citata. A favore del fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, e' autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 6.000 milioni.

Art. 2

1. Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

2. Per effetto dell'aumento dei limiti di impegno, di cui al secondo comma del precedente articolo, le annualita' da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aumentati rispettivamente:

  1. 1) per il limite di impegno di cui all'articolo 9, quarto comma, della citata legge, in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1996;

  2. 2) per il limite di impegno di cui al primo comma, lettera b), del detto articolo 16, in ragione di lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1980.

3. Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 3

1. Le direttive stabilite ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'esercizio 1964-65, sono applicabili anche per le iniziative e gli interventi da attuarsi successivamente al 30 giugno 1965.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della citata legge si applicano anche per la ripartizione territoriale delle spese di cui all'articolo 1.

Art. 4

1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale nelle spese di esecuzione dei progetti ammessi - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge - ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

2. I contributi possono essere concessi sino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 30 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646. Tuttavia per le iniziative assunte da Enti di sviluppo, da Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da cooperative, nonche' da Consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di una pluralita' di aziende per finalita' di valorizzazione, la misura del contributo puo' raggiungere il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, I criteri per l'attuazione degli interventi.

Art. 5

1. Per far fronte alla spesa di lire 59 miliardi e 100 milioni prevista dall'articolo 1, primo, terzo e quarto comma e dall'articolo 4, Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre nell'esercizio 1965, mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare di detta spesa e delle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

2. I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

3. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, a decorrere dall'esercizio 1966.

4. Alla spesa di lire 900 milioni, derivante, per l'esercizio finanziario 1965, dall'aumento dei limiti di impegno di cui al secondo comma dell'articolo 1, sara' fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato.

5. Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio 1965 saranno portate in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi.

6. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1965
SARAGAT
MORO - FERRARI AGGRADI - FANFANI - PIERACCINI - COLOMBO - TREMELLONI - MANCINI - DELLE FAVE - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE