Ammissione all'esercizio di opzione per l'assistenza di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai titolari di pensioni o rendite per lavoratori subordinati, indicati nell'articolo 1 primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e' data facolta' di optare per l'assistenza di malattia prevista da detta legge anche se l'assistenza stessa spetti loro per altro titolo o in virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.
2. La facolta' di cui al precedente comma puo' essere fatta valere purche' l'assistenza di malattia spettante ai titolari di pensione per altro titolo non preveda tutte le seguenti prestazioni:
1) assistenza generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) assistenza ospedaliera;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza integrativa sanitaria.
3. La facolta' di opzione deve essere esercitata dal titolare della pensione o rendita entro il 30 novembre di ciascun anno, ovvero entro il termine di trenta giorni da quello della liquidazione della pensione o rendita, con atto diretto congiuntamente all'Istituto di malattia prescelto e a quello escluso. Una volta esercitata, l'opzione e' irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo qualora non venga revocata entro il 30 novembre.
4. L'esercizio della opzione e' operante anche per i familiari considerati a carico ai fini dell'assistenza di malattia del titolare di pensione che ha esercitato l'opzione.
Art. 2
1. In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi del precedente articolo, l'istituto, Ente, o Cassa tenuto ad erogare l'assistenza di malattia per altro titolo, deve versare a quello sul quale grava l'onere per l'assistenza di malattia:
a) i contributi per esso riscossi per l'assicurazione contro le malattie, se si tratta di pensionato assicurato obbligatoriamente contro le malattie in quanto esercente una attivita' lavorativa ovvero quale familiare a carico di lavoratore, limitatamente, per quest'ultimo caso, alle assicurazioni di malattia previste rispettivamente per i coltivatori diretti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per gli artigiani dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e per gli esercenti attivita' commerciali, dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397;
b) l'importo corrispondente al costo medio unitario per assistibile, rilevato sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio precedente, che l'Istituto, Ente o Cassa di malattia avrebbe dovuto sostenere, se si tratta di pensionato avente titolo all'assistenza di malattia quale familiare a carico di persona assicurata come lavoratore dipendente da terzi.
2. In luogo della procedura di cui al precedente comma, i rapporti economici derivanti per effetto delle opzioni per l'assistenza di malattia prevista per i pensionati potranno tra gli Istituti, Enti o Casse di malattia essere annualmente definiti forfettariamente mediante convenzioni, tenuto conto al riguardo del numero delle opzioni e del costo medio unitario per assistibile rilevato per l'esercizio precedente dall'istituto, Ente o Cassa debitore.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - REALE - TAVIANI - COLOMBO - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE