diritto.io

Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo speciale delle Nazioni Unite per gli anni 1963 e 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000 per ciascuno degli anni 1963 e 1961 per la partecipazione dell'Italia al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo speciale delle Nazioni Unite.

Art. 2

1. All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' per lire 1.406.250.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 61, a carico dello stanziamento del capitolo numero 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; a per lire 1.406.250.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE