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Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo stesso

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo del Governo italiano a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di cui alla legge 23 giugno 1962, n. 906, e' prorogato fino all'anno 1969 ed aumentato, a decorrere dall'anno 1965, a lire 200.000.000.

Art. 2

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di lire 140.000.000.

Art. 3

1. All'onere di lire 140.000.000 per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964.

2. All'onere di lire 140.000.000 per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE