Modificazione degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, e' sostituito dal seguente:
"L'Osservatorio e' retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Universita' italiane;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica".
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, e' sostituito dal seguente:
"L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE