Indennita' di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai professori di ruolo incaricati della presidenza e della direzione in istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli Istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1965, la indennita' di direzione mensile nelle misure rispettivamente previste dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.
2. Non e' consentito in alcun caso il cumulo della indennita' di direzione, corrisposta nella misura di cui al precedente comma, con il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.
Art. 2
1. All'onere annuo di lire 403.584.000 derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, per l'anno finanziario 1965, con riduzione degli stanziamenti del capitolo 1761, per lire 277.500.000, del capitolo 1841, per lire 49.000.000, del capitolo 2001, per lire 1.500.000, del capitolo 2002, per lire 9.000.000, del capitolo 2003, per lire 1.500.000, del capitolo 2004, per lire 2.000.000, del capitolo 2005, per lire 21.000.000, del capitolo 2006, per lire 2.000.000, del capitolo 2007, per lire 30.000.000, del capitolo 2081, per lire 4.584.000 e del capitolo 2082, per lire 5.500.000, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario suddetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE