Liquidazione del "Fondo speciale della Sila" istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il Ministero delle finanze e' autorizzato a liquidare il fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876, n. 3124.
2. La somma ricavata dall'alienazione dei titoli di rendita e i relativi interessi maturati saranno ripartiti, al netto delle spese, tra i 55 Comuni aventi diritto, in base ai coefficienti della tabella approvata con decreto ministeriale 16 agosto 1912, n. 11690, modificata con decreto ministeriale 19 gennaio 1913, n. 1159.
3. Per i 39 comuni di Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carpanzano, Casole, Castiglione Cosentino, Celico, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Malito, Mangone, Marzi, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Pietrafitta, Rogliano, Rovito, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Trenta, Zumpano, Cicala, Cotronei, Decollatura, Marcedusa, Mesuraca, Pentone, Petilia Policastro, Savelli e Taverna la quota agli stessi spettante sara' versata alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione parziale o totale delle annualita' di ammortamento dei mutui contratti, all'estinzione dei quali si provvedeva in parte con gli interessi del fondo. La Cassa depositi e prestiti provvedera' a rimborsare ai Comuni interessati le somme che risultassero affluite in eccedenza.
4. Per i restanti 16 comuni di Altilia, Cellara, Colosimi, Longobucco, Panettieri, Piane Crati, Santo Stefano Rogliano, Albi, Carlopoli, Fossato Serralta, Magisano, Petrona', Sersale, Sorbo San Basilio, Soveria Mannelli e Zagarise, la quota spettante sara' loro corrisposta senza obbligo di reinvestimento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE