Aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e' elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 12 milioni e 500 mila per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed in lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965, si provvede per i primi due esercizi suddetti, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante corrispondente riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nei capitoli 413 e 418 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tali esercizi e, per l'esercizio 1965, mediante riduzione, per lire 25 milioni, dei fondi iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio medesimo e per i restanti 25 milioni a carico delle entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus, condotta per conto dello Stato.
2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE