Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, e' abrogato.
2. Il Parco d'Abruzzo e' ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza.
Art. 2
1. L'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo, ha la gestione del Parco costituito con il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, con le modificazioni e variazioni successive.
Art. 3
1. Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sara' provveduto:
1) con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;2) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attivita' di pertinenza del Parco;
3) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;
4) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.
Art. 5
1. Il Governo e' delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme agli scopi dell'Ente, diretti principalmente alla conservazione e allo sviluppo della fauna e della flora locali, nonche' all'incremento turistico della zona.
2. Le norme di cui al comma precedente saranno emanate nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - VANONI - PELLA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI