Norme di modifica alla legge 23 giugno 1961, n. 520, sulla "Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei Servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino da almeno un anno la propria opera per le speciali esigenze dei Servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per quelle del Ministero del turismo e dello spettacolo possono, a domanda, essere assunte a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, prescindendo dal limite di eta' richiesto per tale assunzione.
2. La domanda di cui al precedente comma dovra' essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, che fin dalla data della sua prima utilizzazione abbia svolto la propria opera in qualita' di traduttore, interprete, speaker e stenointerprete, e' inquadrato nel gruppo 1° del personale di cui all'articolo 2 della citata legge 23 giugno 1961, n. 520, a prescindere dal titolo di studio richiesto dall'articolo 3 del disciplinare approvato con decreto interministeriale 4 luglio 1962.
2. L'inquadramento di cui al precedente comma puo' essere esteso anche al personale gia' assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della predetta legge, che abbia bene esercitato le sopracitate mansioni per un periodo non inferiore ad un anno e che ne faccia domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. I contingenti annuali del personale a contratto a termine rinnovabile e del personale a prestazione saltuaria da utilizzare a termini degli articoli 2 e 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520, nonche' in applicazione della presente legge, non possono eccedere il limite numerico di 300 unita' (240 a contratto a termine rinnovabile e 60 a prestazione saltuaria) per i Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di 93 unita' (78 a contratto a termine rinnovabile e 15 a prestazione saltuaria) per il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 4
1. Fino a quando non sia stato provveduto agli inquadramenti previsti dalla presente legge, e comunque non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, agli incarichi di speciali studi conferiti dalle Amministrazioni indicate all'articolo 1, a norma dell'articolo 380 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica il limite delle due proroghe posto dal terzo comma dello stesso articolo 380.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 viene fatto fronte, per lire 50 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, rispettivamente, per lire 6.700.000 e lire 8.500.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 1091 e n. 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario suddetto.
2. All'onere relativo all'anno finanziario 1966, valutato in complessive lire 196.600.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE