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Modifiche all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'importo massimo complessivo dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e' elevato da lire 180 miliardi a lire 260 miliardi.

2. Il maggiore importo di lire 80 miliardi e' ripartito negli anni 1966, 1967 e 1968 nella misura di lire 20 miliardi per il 1966 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1967 e 1968, in aggiunta agli importi gia' previsti nel secondo comma del citato articolo 15 per gli esercizi 1965-66 e 1966-67.

3. Ai mutui contratti in applicazione della presente legge si estendono le disposizioni contenute nell'ultimo comma dello stesso articolo 15e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE