Adesione italiana all'aumento generale, nella misura del 25 per cento, delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale sull'aumento delle quote di partecipazione dei Paesi membri nella misura del 25 per cento, in applicazione dell'articolo 3, sezione 2 dello Statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, e a provvedere conseguentemente all'aumento della quota italiana da 500 milioni di dollari a 625 milioni di dollari.
Art. 2
1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facolta' di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilita', a nome e per conto dello Stato.
Art. 3
1. Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvedera' mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 gennaio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE