Concessione di un contributo addizionale all'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - I.D.A.)
Testo vigente
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari U.S.A. 30 milioni, da corrispondersi in tre annualita' di eguale importo a decorrere dal 1965.
Art. 2
1. Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 18 miliardi e 750 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.
2. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1 luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sara' stabilito dal Ministro per il tesoro, pagabile posticipatamente al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno.
3. Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.
4. I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.
5. Il Ministro per il tesoro determinera', con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro disporra', con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quello della emissione dei relativi certificati.
Art. 4
1. E' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 7.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - FANFANI - PIERACCINI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE