Abrogazione del termine per la sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul Po con ponti stabili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, e' sostituito dal seguente:
"I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti".
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056.
Art. 2
1. L'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, e' sostituito dal seguente:
"L'Azienda autonoma delle strade statali provvedera', con le entrate ordinarie di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla costruzione dei seguenti tre ponti:
a) Ponte di Boscotosca;
b) Ponte di Viadana-Boretto;
c) Ponte di San Benedetto Po".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE